Pubblicazione su “Labor – Il Lavoro nel diritto” .

Due recenti pronunce, une delle quali di secondo grado, affrontano il noto caso Alitalia-ITA.

La vicenda – che i questo lavoro cerco di semplificare il più possibile – è di notevole interesse sotto diversi profili giuslavoristici e testimonia un notevole approfondimento e sforzo logico sia sul piano delle difese delle parti che su quello motivazionale delle pronunce, benché variamente di segno opposto.

Avevo già trattato i primi approdi di giurisprudenza in “L’operazione Alitalia-ITA: quando un vetro andava in pezzi ai ragazzi si “toglieva il pallone”. e quando a “giocare” sono gli adulti?” .

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio la quale, applicando il principio della ragione più liquida, aveva ritenuto che, anche ipotizzando che gli assets Aviation fossero qualificati in termini di cessione di ramo di azienda (in tal senso sono tutte le pronunce emesse fino ad oggi sul caso ITA), l’art. 2112 c.c. non potrebbe comunque trovare applicazione, in forza delle deroghe prevista per le procedura di Amministrazione Straordinaria con finalità liquidatoria dall’art. 56, comma 3-bis della Prodi bis.

Viceversa il Tribunale di Roma ritiene inderogabile nel caso di specie l’art. 2112 c.c. e rimette alla Consulta la questione di legittimità sulla tanto discussa norma di interpretazione autentica che aveva cercato di chiudere il contenzioso a favore di ITA, suscitando molte perplessità e polemiche.

Scarica l’articolo

ImmaginePDF

Scarica App. Milano, 15 maggio 2024, n. 426

ImmaginePDF

Scarica Trib. Roma, ordinanza interlocutoria 18 giugno 2024

ImmaginePDF