
Cass. 30/07/2024 n. 21204 ord. ![]()
Siamo nell’ambito di una somministrazione irregolare.
La questione era se l’utilizzatore (pseudo appaltante) potesse far valere – in relazione all’infortunio di un lavoratore adibito al pseudo appalto – un’assicurazione RCO il cui contratto prevedeva che essa “è efficace purché al momento del sinistro l’assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge”.
La Corte ritiene che la polizza sia operativa ed efficace.
In particolar modo richiama l’art. 27 del d.Lgs. n. 276/2003 (la cui applicazione per l’appalto non genuino è disposta dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003) che stabilisce come tutti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro apparente a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto, che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Così anche tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro apparente per la costituzione o la gestione del rapporto.
L’art. 27 era applicabile alla fattispecie ratione temporis, ma analoga norma è oggi contenuta nell’art. 38, d.lgs. n. 81/2015.
Viene anche osservato, per completare il ragionamento, che non può essere posta in discussione l’esistenza de iure del rapporto di assicurazione con il datore di lavoro effettivo al posto dell’interposto, che si costituisce infatti immediatamente in forza di legge (Cass. 01/08/2017 n. 19098 ord.).
Per completezza ricordo che tra gli atti compiuti dal datore di lavoro apparente imputabili all’utilizzatore non vi è, invece, il licenziamento.
In tal senso milita la norma di interpretazione autentica dell’art. 38, come 3, d.lgs. 81/2015 (art. 80 bis, DL 34/2020, conv. in L. 77/2020).
Si veda altresì Cass. 20/04/2023 n. 10964.
Strettamente correlato a questo aspetto vi è il tema dei termini di decadenza dell’azione di somministrazione irregolare, prevista per l’appalto non genuino dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003.
Per quanto qui interessa l’art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 estende a tale azione il meccanismo della decadenza previsto per il licenziamento (art. 6, L. 604/1966).
Secondo la giurisprudenza detti termini non decorrono né dalla data di cessazione dell’appalto, né da quella dell’eventuale licenziamento intimato dal pseudo appaltatore.
Si ritiene invece che il decorso dei termini presupponga un “contatto” tra il lavoratore e l’utilizzatore (Cass. del 17/12/2021 n. 40652).
Per chi fosse interessato, rinvio al mio lavoro pubblicato su Labor – Il lavoro nel diritto, “Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura””
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Va infine notato che detto termine – nella somministrazione irregolare – decorre invece dalla data in cui il lavoratore ha “cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” (art. 39, comma 1, d.lgs. 81/2015).

