
Cass. 10/07/2024 n. 18904 ord.
riguarda obbligo repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Viene confermato il principio per il quale – ai fini della legittimità del licenziamento – l’onere della prova del datore è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché egli è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista alcuna altra posizione lavorativa in cui il lavoratore possa essere utilmente ricollocato.
Il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire al lavoratore dette mansioni, prospettando il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.
Per costante orientamento la prova (del fatto negativo) può essere data anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato (Cass. 13/11/2023, n. 31561 ord.).
La pronuncia qui segnalata afferma anche che è ininfluente che le mansioni disponibili siano operaie invece che impiegatizie.
Neppure rileva che, successivamente al licenziamento, siano state fatte solamente assunzioni a tempo determinato le quali – anch’esse – devono essere offerete se inferiori, al lavoratore che si intende licenziare.
Qui forse viene da chiedersi se tale manovra sia sempre agevole e soprattutto coerente con il concetto di esubero, sopratutto in relazione a mansioni equivalenti se l’assunzione a termine è acausale.
Complesso – non solo in questo ambito (si pensi ad esempio ai licenziamenti collettivi) – è infine la questione della fungibilità.
Anche la prova del fatto che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni, è a carico del datore di lavoro.
Essa deve essere fornita sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale del lavoratore.
Così pure Cass., 20/06/2024, n. 17306, che osserva come i criteri oggettivi alla base di tale valutazione evitino che “il rispetto dell’obbligo di repêchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell’imprenditore”.
Le mansioni da considerare – compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento – non devono necessitare di una specifica formazione della quale sia gravato il datore di lavoro..
L’esclusione dell’obbligo del datore di lavoro di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato è altresì affermato da Cass. 19/04/2024, n. 10627. Analogamente anche, prima della novella, dell’art. 2103 c.c., Cass. 11/03/2013, n. 5963 e Cass. 13/08/2008, n. 21579.
Qui occorrerebbe tenere in considerazione, nell’ambito della correttezza e della buona fede, i reali oneri formativi, che se modesti, non mi stupirei potrebbero portare la giurisprudenza a sfumare questo orientamento.

