– Clausole sociali di seconda generazione e continuità del lavoro nel cambio di appalto –

Segnalo un mio contributo, pubblicato nel quale ragiono su Cass. 23 dicembre 2025, n. 33777 , pubblicato su “𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳 – 𝘐𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰”..

La sentenza affronta una questione sempre più centrale nel diritto del lavoro: cosa succede al lavoratore quando cambia l’impresa appaltatrice e la nuova non lo assume, nonostante la clausola sociale del CCNL lo preveda?

Nel saggio analizzo diversi aspetti:

→ La distinzione tra clausole sociali di prima e seconda generazione

→ Il confine – spesso sfuggente – tra successione negli appalti e trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

→ L’azionabilità della clausola sociale come obbligo a contrarre, con tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c.

→ Il peculiare «micro-modello» di retroattività della sentenza costitutiva nei rapporti di lavoro

→ La natura risarcitoria (e non retributiva) del credito nel periodo intermedio

→ Il trattamento della pensione di anzianità nella compensatio lucri cum damno

Una decisione che consolida un filone giurisprudenziale importante, aggiungendo un tassello innovativo sull’equilibrio tra stabilità occupazionale e libertà di iniziativa economica.

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2026-05-10T02:11:16+02:0009 Mag 2026|
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