➡ LA PRONUNCIA
Trib. Venezia 02/11/2023 n. 656 est. Menegazzo ![]()
➡ IL PERIMETRO
Il controllo sui lavoratori tramite agenzie investigative esterne è legittimo solo se non riguarda il mero inadempimentodell’obbligazione contrattuale e l’attività lavorativa in genere.
➡ RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2104 e 2105 c.c.; Artt. 2 e 3, L. 300/1970; d.lgs. 196/2003.
➡ I “PASSAGGI” SALIENTI
Si legge nella pronuncia:
“(…) deve dunque ritenersi illegittima l’attività investigativa posta in essere nei confronti del ricorrente, ed inutilizzabile quanto emerso a sfavore del C. Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo anche nel contesto delle modifiche all’art. 4.L 300/70 al possibilità per li datore di lavoro di porre in essere indagini difensive nei confronti dei propri dipendenti, afferma l’illegittimità di controlli finalizzati a verificare l’inadempimentodel personale in particolare con riferimento alle modalità lavorative – vero e proprio oggetto specifico dell’indagine commissionata, nella fattispecie in esame, dalla convenuta – e non basati us di un “fondato sospetto”.
➡ OSSERVAZIONI
La giurisprudenza, pur ammettendo la possibilità per il datore di lavoro di porre in essere indagini difensive nei confronti dei propri dipendenti, afferma l’illegittimità di controlli finalizzati a verificare l’inadempimento della prestazione in particolare con riferimento alle modalità lavorative – vero e proprio oggetto specifico dell’indagine commissionata, nella fattispecie in esame, dalla convenuta – e non basati su di un “fondato sospetto”.
L’art. 3, L. 300/1970 riserva infatti la vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria al datore di lavoro, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
➡ PRECEDENTI
Conforme sul punto ad esempio Cass. 04/03/2014 n. 4984 e Trib. Roma 14/03/2023 ord. est. Cambria.
Cass. 26/06/2023 n. 18168 e Cass., 22/09/2021 n. 25732/21, riguardano invece il fondato sospetto nei controlli difensivi tecnologici (a distanza).


