
Con l’ordinanza Cass. 11 maggio 2025 n. 12504
, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una nota società automobilistica, confermando la condanna già inflitta nei gradi di merito al risarcimento di € 5.000 in favore di un lavoratore a cui era stato negato l’accesso tempestivo ai servizi igienici durante il turno di lavoro.
La Suprema Corte ha ribadito che l’art. 2087 c.c. non tutela solo la salute in senso stretto, ma impone al datore un dovere di organizzazione idonea a salvaguardare anche la dignità e i bisogni essenziali della persona.
Non può dunque ritenersi legittimo un sistema che subordini l’uso dei servizi igienici a procedure rigide o alla presenza di un responsabile, senza garantire soluzioni immediate in caso di necessità fisiologica.
Particolarmente rilevante è la qualificazione del danno: il giudice di primo grado, confermato in appello e in Cassazione, ha riconosciuto un grave pregiudizio alla dignità, all’onore e alla reputazione del lavoratore, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in via equitativa in € 5.000. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la lesione dell’immagine personale e professionale del dipendente rientra a pieno titolo tra i beni giuridici protetti, con rilievo sia interno che esterno all’ambiente lavorativo.
La Corte ha inoltre precisato che l’evento non poteva essere giustificato come circostanza straordinaria: la gestione organizzativa deve prevedere in ogni caso misure adeguate a tutelare il lavoratore.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato (Cass. Sez. Un. n. 23745/2020; Cass. n. 17570/2020), riaffermando che il rispetto della dignità personale costituisce un limite invalicabile all’organizzazione d’impresa.
Ogni compressione di diritti fondamentali – anche quando legata a esigenze produttive – è incompatibile con l’art. 2087 c.c.
Una pronuncia che ricorda con forza come la tutela della persona, anche nei suoi bisogni più elementari, sia principio non derogabile: un monito per tutte le imprese a coniugare produttività e rispetto integrale della dignità umana.
Per un esame della vicenda di primo grado rinviamo al seguente Link
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