Nel contesto del diritto del lavoro, l’indagine “prima” dell’avvio formale del procedimento disciplinare resta un terreno delicato.

La recente ordinanza Cass. 4 giugno 2025 n. 15027  riafferma un principio ormai consolidato, ma ancora oggetto di fraintendimenti: il datore può svolgere accertamenti preliminari, anche audizioni del lavoratore, senza che ciò implichi l’avvio del procedimento disciplinare.
Il cuore della questione è il confine tra fase istruttoria e fase procedurale.

La giurisprudenza di legittimità – dalla Cass. n. 30679/2018 alla n. 24718/2024 – ribadisce che:

  • il contraddittorio formale decorre solo dalla contestazione dell’addebito;
  • le indagini preliminari possono svolgersi anche senza contraddittorio;
  • l’audizione del lavoratore in questa fase non integra l’avvio del procedimento;
  • anche una confessione spontanea, se resa in fase istruttoria, è utilizzabile e non vizia la successiva contestazione.

Tuttavia, esiste un limite rilevante: la durata di tali indagini non può essere indefinita.
Il principio di immediatezza della contestazione resta fermo, pena il vizio del provvedimento disciplinare.
La prova della tardività spetta al lavoratore (Cass. n. 13621/2006, n. 14115/2014, n. 30271/2022).
Viceversa la prova che il tempo intercorso dall’addebito fosse necessario grava sul datore di lavoro.
Siamo dunque anche qui in presenza del bilanciamento degli interessi: la tutela dell’organizzazione aziendale e il rispetto delle garanzie procedurali.

Sullo specifico tema rinvio su questo sito a “L’immediatezza nella contestazione disciplinare tra potere di controllo del datore di lavoro e reciproca correttezza delle parti” .