Con la Sentenza Cort Cost. 21 luglio 2025 n. 118 , la Consulta è tornata a pronunciarsi sul delicato tema delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, nell’ambito del sistema introdotto dal d.lgs. n. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act).

La questione riguardava, nello specifico, la disciplina applicabile ai datori di lavoro “sotto soglia”, cioè quelli che non superano i limiti dimensionali fissati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (in genere, fino a 15 dipendenti per unità produttiva o fino a 60 complessivi).

La Consulta ha dichiarato incostituzionale il tetto massimo di sei mensilità previsto, per tali datori, quale indennità risarcitoria spettante al lavoratore licenziato illegittimamente.
Secondo i giudici costituzionali, questo limite rigido e predeterminato:

  • si poneva in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, tutela del lavoro e libertà di iniziativa economica privata (artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.),

  • violava l’art. 117 Cost., nella parte in cui impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,

  • ed era incompatibile con l’art. 24 della Carta sociale europea, che garantisce al lavoratore un risarcimento “adeguato e proporzionato” in caso di licenziamento ingiustificato.

La Corte ha evidenziato che la previsione di un tetto massimo così basso impediva al giudice di personalizzare la misura del risarcimento in relazione alle circostanze concrete (anzianità del lavoratore, dimensioni aziendali, gravità della violazione, comportamento delle parti, ecc.).
In tal modo, la norma comprometteva sia la funzione compensativa (ristorare effettivamente il danno subito dal lavoratore), sia la funzione dissuasiva (indurre il datore a non ricorrere a licenziamenti arbitrari).

È bene sottolineare, tuttavia, che la Corte non ha eliminato il meccanismo del dimezzamento dell’indennità previsto per i datori “sotto soglia”. Pertanto, alla luce della decisione, il nuovo quadro normativo può essere così ricostruito:

  • per i datori di lavoro sopra soglia (più di 15 dipendenti), resta ferma l’indennità prevista dal d.lgs. 23/2015, fino a un massimo di 36 mensilità;

  • per i datori sotto soglia, l’indennità continua a essere dimezzata, ma senza più il limite di sei mensilità: il massimo risarcibile diventa quindi di 18 mensilità.

Si tratta di una decisione che segna il superamento di un compromesso normativo ormai ritenuto inadeguato, frutto di una stagione legislativa orientata a garantire maggiore prevedibilità dei costi per le imprese, ma spesso a discapito dell’effettività delle tutele per i lavoratori.
Con la sentenza, il giudice del lavoro riacquista una piena discrezionalità nella quantificazione del risarcimento, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, equità e adeguatezza, e con un riferimento costante agli standard sovranazionali in materia di diritti sociali.

In dottrina, questa pronuncia riapre anche il dibattito sulla definizione di “piccoli datori di lavoro”: un criterio dimensionale fissato oltre cinquant’anni fa (1970) e che oggi potrebbe non riflettere più la reale struttura produttiva italiana, caratterizzata da una prevalenza di micro e piccole imprese. Molti studiosi sottolineano l’opportunità di un aggiornamento dei parametri, per evitare che il concetto di “sotto soglia” diventi una categoria eccessivamente ampia e generica.

Infine, la Corte ha colto l’occasione per sollecitare il legislatore a intervenire con una riforma organica e coerente della materia, capace di conciliare due esigenze fondamentali:

  • da un lato, la garanzia di tutele effettive e adeguate per i lavoratori colpiti da licenziamenti illegittimi;

  • dall’altro, la necessità di non gravare eccessivamente sulle piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo nazionale e devono rimanere competitive.

La sentenza n. 118/2025 rappresenta quindi un passaggio decisivo nel percorso di ridefinizione del sistema delle tutele contro i licenziamenti, orientandolo verso standard più equi e in linea con i principi costituzionali e sovranazionali.