
E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Viene rilevato che, seppure la ragione d’impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, la tutela sanzionatoria non può essere di fatto rimessa alla scelta del datore di lavoro che decide quale tipo di licenziamento comminare.
Attenzione però.
Il vizio di illegittimità costituzionale – e quindi la tutela reintegratoria – non si riproduce qualora il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste sì, ma non giustifichi il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda (repechage).
Si tratta infatti, secondo la Consulta, di aspetto diverso, non diversamente da come la valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore è stata tenuta fuori dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente.
La Corte si è espressa anche sulla censura dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, per non prevedere la tutela reintegratoria quando per l’inadempienza del lavoratore contestata dal datore di lavoro, che si riveli “sussistente”, sia la stessa contrattazione collettiva a prevedere una sanzione conservativa.
La Consulta dà della norma un’interpretazione adeguatrice, affermando che essa deve deve essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento ha sì una portata ampia, tale da comprendere le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento come clausola generale ed elastica, ma non concerne anche le ipotesi in cui il fatto contestato sia in radice inidoneo, per espressa pattuizione contrattuale, a giustificare il licenziamento.

