Metto a disposizione un mio contributo, pubblicato su “𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳 – 𝘐𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰”.

Il contributo  prende le mosse dalla sentenza Trib. Tivoli, 13 novembre 2025, n. 1488 (est. Ottoni), che affronta un tema delicato e tutt’altro che marginale: la legittimità degli accordi individuali che prolungano il termine di preavviso nelle dimissioni del lavoratore rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva.

Il saggio si misura con una domanda centrale: fino a che punto l’autonomia individuale può incidere sulla durata del preavviso senza trasformarlo in una barriera all’uscita dal rapporto?

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità di deroghe individuali, ma solo a condizione che siano sorrette da una controprestazione effettiva, specifica e proporzionata. In assenza di un reale sinallagma, l’allungamento del termine si risolve in una deroga peggiorativa e, dunque, in una compressione ingiustificata della libertà professionale del lavoratore.

Il rischio – ben colto anche dalla decisione di Tivoli – è quello di uno slittamento funzionale del patto di prolungamento verso un vero e proprio patto di non concorrenza anticipato, privo però delle garanzie e del corrispettivo richiesti dall’ordinamento.

La pronuncia non si arresta alla verifica formale della clausola, ma conduce un controllo sostanziale sull’equilibrio dell’assetto pattizio: il prolungamento è legittimo solo se resta strumento di regolazione della transizione, e non diventa meccanismo di fidelizzazione forzata.

In questa prospettiva, il contributo propone anche una riflessione di sistema sul ruolo dell’art. 2118 c.c., inteso come norma sulle fonti (qualificate) e presidio silenzioso della libertà di recesso.
Il preavviso, così, torna alla sua natura originaria: non vincolo di permanenza, ma strumento di governo dell’uscita dal rapporto.

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