Una recentissima pronuncia (Cass. 16/10/2024 n. 26881 ) affronta il tema del decentramento produttivo attraverso contratti atipici, soffermandosi sull’applicabilità della responsabilità solidale.

Sebbene questa tecnica di tutela sia formalmente prevista solo in alcune ipotesi nominate, quali l’appalto, la somministrazione e, a certe condizioni, i contratti di rete, l’evoluzione interpretativa ha condotto a una significativa estensione del suo ambito applicativo

La fattispecie oggetto della sentenza è interessante e si riferisce a un contratto atipico con caratteristiche miste, utilizzato nella prassi della grande distribuzione commerciale per la gestione di reparti.
In particolare il supermercato aveva dato in gestione il reparto pescheria completamente attrezzato. Vi era autonomia di gestione, con alcuni vincoli contrattuali quali il coordinamento con gli orari del supermercato e i fornitori  delle materie prime.

La Cassazione ha fatto ricorso all’applicazione analogica dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003 perché, nonostante il contratto non fosse un appalto, presentava una struttura che, sostanzialmente, rispecchiava la ratio della norma.
In particolare viene affermato il principio per cui:
“In ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell’impresa ceda la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima, va verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l’interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verta in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifichi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente”.

Viene fatta menzione della pronuncia più significativa sul tema, ossia Corte Cost. 254/2017 che, in riferimento alla fattispecie della subfornitura industriale di cui alla L. 192/1998, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 – prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore – giacché si è reputata possibile l’applicazione in via analogica della norma a fattispecie contrattuali diverse da quelle espressamente previste “ma pur sempre nell’ambito di situazioni omogenee, rispetto all’appalto, di lavoro indiretto”.
Ed è stata quindi esclusa – almeno nel diritto del lavoro – l’eccezionalità della norma di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

Per un approfondimento sul tema dell’estensione della responsabilità solidale nel decentramento produttivo, segnalo il mio breve studio “La responsabilità solidale nel decentramento produttivo: una tecnica di tutela per molti ma non per tutti” in Labor – Il lavoro nel diritto, consultabile al link nella prima nota a questo post.