
Segnalo Cass. 09/10/2024 n. 26320 ord.
relativa ad un caso da noi seguito.
La materia è la riduzione consensuale della retribuzione, ovviamente al di fuori dei minimi tabellari (pacificamente intangibili) e delle voce correlate alle “modalità” di svolgimento della prestazione (che come è noto ne seguono le sorti).
La proposta interpretativa che avevamo svolto davanti alla Corte d’Appello di Milano, era stata nel senso che il comma 6 dell’art. 2103 c.c. pone quale condizione della riducibilità (consensuale) della retribuzione solo una modifica di mansioni e per di più in una delle condizioni nominate ivi previste. Ne consegue, che la deroga al principio di irriducibilità della retribuzione se svincolata dal mutamento di mansioni e alle relative cautele previste dall’art. 2103 c.c., si pone in contrasto con l’impianto normativo vigente, risultando conseguentemente illecita.
Cort. Appello di Milano 15 gennaio 2020, n. 1974
, Pres. Trogni e Rel. Poli aveva accolto e affermato tale principio con una bella sentenza.
Esso viene oggi confermato dalla Suprema Corte.
Segnalo in particolar modo i punti 14 e 15 dell’ordinanza.
Significativo è il passaggio:
“14. deve quindi essere condivisa l’interpretazione sistematica seguita dalla Corte, che, rovesciando l’ottica del primo grado, che aveva ritenuto il principio di irriducibilità operante solo in caso di mutamento di mansioni, ha invece correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito dei principi generali, specificando che, se la retribuzione è irriducibile, salvo accordo in sede protetta e a determinate condizioni in caso di mutamento di mansioni, a maggior ragione la retribuzione è irriducibile se neppure un mutamento di mansioni ricorra, comunque al di fuori della sede protetta;
15 . (…) deve, quindi, in questa sede confermarsi il principio per cui la disciplina di cui all’art. 2103 c.c. (come modificato dall’art. 3 d. lgs. n. 81/2015) ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione(…)”.
Se la tendenza è tutto sommato omogenea all’orientamento prevalente (salvo mi pare una voce fuori dal coro) l’impianto argomentativo che ho coltivato è diverso.
Sul tema rinvio al mio “Intrecci e nodi nella trama dello ius variandi in ambito retributivo” e al bello scritto di F. Avanzi relativo a una sentenza difforme “L’accordo di riduzione del “superminimo” nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Note a una recente pronuncia “fuori dal coro”” entrambi in “Labor Il Lavoro nel Diritto”.

