Pubblicazione su “Labor – Il Lavoro nel diritto” .
Una recente pronuncia ha richiamato l’attenzione sulla nozione di agente di commercio in relazione alla figura dell’influencer e all’attività commerciale che lo stesso può svolgere.
Si tratta di Trib. Roma 4 marzo 2024 n. 2615 est. Vincenzi
, che afferma – con diverse argomentazioni – comel’influencer che promuove online, in via stabile e continuativa, i prodotti di un’azienda, deve essere inquadrato come agente di commercio.
E’ una sentenza di notevole interesse e che impone alcune riflessioni, anche di contesto, che tenterò di sviluppare in questo mio studio.

