
La sentenza n. 156/2025
della Corte Costituzionale interviene su uno degli snodi più delicati delle relazioni industriali: chi può costituire una RSA e come si misura, davvero, la rappresentatività sindacale.
Per come oggi interpretato, l’art. 19 St. lav. condiziona l’accesso alle RSA a due elementi formali:
(a) la sottoscrizione del contratto collettivo applicato;
(b) oppure la partecipazione alla relativa trattativa.
È una costruzione che, nel tempo, ha rivelato il suo lato d’ombra.
Questi criteri possono infatti essere utilizzati dal datore di lavoro per operare esclusioni strategiche, selezionando di fatto i propri interlocutori e marginalizzando organizzazioni sindacali largamente rappresentative.
Manca un criterio normativo capace di misurare la rappresentatività in modo oggettivo, trasparente e verificabile.
Il solo presidio oggi disponibile — il dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. — è ritenuto dalla Corte insufficiente.
Tra libertà d’impresa e diritto del sindacato rappresentativo a esercitare le prerogative di legge si crea così un «vuoto di tutela», incompatibile con gli artt. 3 e 39 Cost.
Per questo la Consulta dichiara costituzionalmente illegittimo che l’accesso alle RSA dipenda esclusivamente dai criteri formali dell’art. 19, quando ciò consente di escludere sindacati dotati di effettiva rappresentatività.
Il monito è chiaro: serve una legge sulla rappresentatività, fondata su criteri certi ed equilibrati, sul modello già operante nel pubblico impiego.
Questa decisione permette di ripercorrere la lunga parabola dell’art. 19.
- Nel 1995, il referendum sostenuto dalle organizzazioni confederali limitò la costituzione delle RSA ai soli firmatari del contratto applicato, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la frammentazione sindacale.
La “manovra” – pensata per escludere – finì però per rivolgersi contro gli stessi promotori: il caso FIAT lo dimostrò con evidenza. - Nel 2013 (sent. n. 231), la Corte Costituzionale intervenne per la prima volta, riconoscendo il diritto di costituire RSA anche ai sindacati che avevano partecipato alle trattative pur senza firmare il contratto, purché dotati di ampia e indiscutibile rappresentatività.
- Con la sentenza n. 156/2025, la Consulta compie un passo ulteriore: anche le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, persino se escluse dalle trattative, hanno diritto a costituire la RSA.
È un’evoluzione che mostra come il sistema stia cercando un equilibrio più razionale e coerente tra pluralismo sindacale, certezza delle regole e tutela effettiva della rappresentanza.

