Metto a disposizione il mio contributo, pubblicato su “𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳 – 𝘐𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰”.

Il contributo – pubblicato su “𝘓𝘢𝘣𝘰𝘳 – 𝘐𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰” – affronta la sentenza Trib. Roma, 23 settembre 2025, n. 9194 (est. Cruciani), che torna a interrogarsi su un tema classico ma sempre attuale: la nozione di ramo d’azienda e, in particolare, il significato della sua “preesistenza”.

Muovendo dal dialogo tra diritto interno e ordinamento euro-unitario, il saggio prova a relativizzare una lettura meramente cronologica del requisito, per restituirgli la sua funzione autentica: non una prova di anzianità del ramo, ma un presidio sostanziale contro operazioni meramente cartolari o elusive.

La decisione romana si colloca in una linea interpretativa coerente, che valorizza l’esistenza di un’entità economica organizzata e autonoma al momento del trasferimento, anche se configurata in vista della cessione, purché reale, operativa e riconoscibile.

In questa prospettiva, la “preesistenza” non si presenta come una trappola formalistica, ma come una bussola interpretativa: uno strumento per distinguere la riorganizzazione legittima dell’impresa dalla costruzione artificiosa di rami fittizi, destinati a spostare personale senza vera successione d’azienda.

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