Segnalo Tribunale di Civitavecchia 15/05/2024, est. Bertillo
, che applica alle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, d.lgs. 81/2015, la disciplina sui licenziamenti.
Nel segnalarla evidenzio di aver posto in discussione questa soluzione interpretativa, nel paper che ho preparato per i lavori che si terranno a Lucca, dal titolo “I licenziamenti nella stagione breve delle riforme. Principi, fattispecie, regole, tutele nel dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza”
, presso il Convento di San Cerbone, l’8, 9 e 10 novembre 2024.
Allego la locandina e ringrazio gli organizzatori ed in particolare l’avv. Vincenzo Antonio Poso per l’opportunità.
In particolare, dal mio punto di vista, la complessa questione dell’applicabilità della normativa sui licenziamenti alle collaborazioni etero-organizzate mette in evidenza numerose criticità interpretative ed applicative.
Da un lato, il legislatore, con l’art. 2 d.lgs. 81/2015, ha esteso ai collaboratori etero-organizzati le tutele tipiche del lavoro subordinato, evidenziando la volontà di proteggere anche chi si trova nella “zona grigia” tra autonomia e subordinazione. Dall’altro, la natura autonoma di tali rapporti, fondata sulla libertà del lavoratore di determinare se e quando prestare l’opera, si scontra con l’applicazione di istituti giuridici concepiti per la rigidità del lavoro subordinato.
Il principio di compatibilità – che è stato espressamente richiamato in più occasioni dalla giurisprudenza per le collaborazioni etero-organizzate – emerge come fondamentale per distinguere quando le norme sul lavoro subordinato possano o meno applicarsi a tale tipo di lavoro.
Del resto numerose disposizioni del lavoro subordinato, come quelle relative allo ius variandi, all’obbligo di fedeltà e alla modifica consensuale del corrispettivo, risultano difficilmente conciliabili con la flessibilità propria del lavoro autonomo.
Fondamentale è a mio avviso un approccio all’estensione delle tutele, selettivo su basi oggettive e non meccanico.
Non mi pare arbitraria una selezione che metta a sistema la disciplina del lavoro subordinato – in funzione di tutela del collaboratore – con la distinzione tra la fase genetica del rapporto (per la facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), nella quale è stato rilevato che l’autonomia rimane integra, e la fase funzionale, ossia quella di esecuzione del rapporto, relativa alle modalità della prestazione.
E’ sullo scoglio di questa distinzione che – a mio giudizio -si infrange e si seleziona la disciplina applicabile.
Segnalo che i paper predisposti per l’evento, che ho avuto modo di leggere fino ad oggi, mi sono parsi davvero di grande interesse.
Da quanto so al termine dei lavori saranno diffusi.


