Cass. 26/07/2024 n. 20938 ord.  fornisce indicazioni sulla valorizzazione dell’uso dell’auto aziendale per fini (anche) personali.

In particolare viene affermato che tale uso, unitamente alle relative spese di carburante, manutenzione e assicurazione a carico del datore di lavoro, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Si tratta infatti di una forma di retribuzione in natura, pattiziamente prevista dalle parti (aggiungerei, eventualmente anche per fatti concludenti) e pertanto inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro.
La conclusione è ispirata al criterio dell’onnicomprensività della retribuzione che – benché con qualche piccolo ma qui irrilevante distinguo per i due istituti – va nel senso della natura retributiva di tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi.

Non è dunque corretto valorizzare il benefit auto facendo riferimento alla normativa fiscale / contributivo, ma a rilevare deve essere il controvalore in denaro degli oneri sopra indicati.
La Corte territoriale, sul punto, aveva plasticamente menzionato il risparmio di spesa del lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo, quale base di calcolo, assimilabile appunto a retribuzione in natura.
Naturalmente ci si riferisce a quella porzione di costi che afferiscono alla parte di uso personale del veicolo.

Quali precedenti richiamo in senso conforme Cass. 01/10/2012 n. 16636 e prima Trib. Roma 17/12/08 est. Mimmo.
Difforme Trib. di Milano 06/05/2020 n. 8457 est. Bertoli.

Rinvio anche ad un mio scritto, risalente ma direi tutto sommato ancora attuale: “Profili retributivi relativi all’uso dell’auto aziendale” , in D&L – Rivista Critica di Diritto del Lavoro,  2009, 3, 751.

Infine mi sia consentita una considerazione: andrà certamente prestata attenzione alle disposizioni dei contratti collettiviche regolano TFR e preavviso.
Tuttavia con un’attenzione: infatti, se è vero che per il TFR l’art. 2120 c.c. attribuisce alla fonte collettiva potere di deroga in merito all’imponibile, non così l’art. 2121 c.c. sull’indennità sostitutiva del preavviso, norma che, per come la vedo, rimane inderogabile.