La separazione delle carriere, in sé, non richiederebbe una revisione costituzionale.
Lo ha chiarito più volte la Consulta.
Può infatti essere realizzata anche con legge ordinaria, attraverso concorsi separati, divieto di passaggio tra funzioni, percorsi professionali distinti e regole più rigorose sulla mobilità (sentenze 37/2000 e 58/2022).

Dunque, la scelta di intervenire sulla Costituzione non nasce da un’impossibilità tecnica, ma da una decisione politica: modificare la struttura dell’autogoverno della magistratura, incidendo direttamente sul modello di CSM disegnato dalla Costituente.

Il cuore della riforma, infatti, non è la separazione delle carriere ma la ridefinizione delle modalità di concreto controllo della vita professionale dei magistrati, e di come il principio di indipendenza venga reso effettivo – o svuotato – nel rapporto con il potere politico.
Non è un caso che l’intervento costituzionale riguardi gli articoli sul CSM, che si preveda il suo sdoppiamento, che si introducano nuovi organi disciplinari e che si abbandoni il criterio elettivo.

Una parte rilevantissima dell’assetto delineato dalla riforma è rinviata alla legislazione ordinaria.
Sarà infatti necessaria una legge sull’ordinamento giudiziario, chiamata a disciplinare in concreto le due carriere (modalità di accesso, concorsi separati, passaggi di funzione, organizzazione degli uffici, valutazioni di professionalità); una o più leggi sull’organizzazione e sul funzionamento dei due Consigli Superiori (numero dei componenti, criteri e modalità del sorteggio, durata del mandato, incompatibilità, procedimenti per nomine e trasferimenti); e, soprattutto, una legge sulla Corte – o Alta Corte – disciplinare, destinata a regolare composizione, procedura, tipologie di illeciti, rapporti con le altre giurisdizioni e regime transitorio rispetto all’attuale sezione disciplinare del CSM.

A prescindere dal giudizio che si voglia dare sulla separazione delle carriere, resta il dato che la riforma incide sul CSM, che nella Costituzione è configurato come presidio dell’indipendenza della giurisdizione rispetto alla politica.

Ed è qui che la discussione dovrebbe essere finalmente onesta:
non “giudici contro pm”,
non “efficienza contro corporazioni”,
ma equilibrio dei poteri e tenuta delle garanzie costituzionali.

Su questo – e solo su questo – vale la pena discutere.