
Con l’ordinanza Cass. 15/07/2025 n. 19556
, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’obbligo di repêchage, ribadendo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo quando il lavoratore rifiuta una proposta di ricollocazione in mansioni inferiori, purché compatibili con il suo profilo professionale.
La decisione chiarisce un punto cruciale del sistema:
l’obbligo di repêchage non implica un potere unilaterale del datore di adibire a mansioni dequalificanti, ma solo il dovere di proporle, nel rispetto del principio di buona fede e previa accettazione da parte del lavoratore.
Diverso, infatti, è il caso di adibizione unilaterale a mansioni inferiori ex art. 2103 c.c., possibile solo in presenza di una riorganizzazione aziendale, e con il mantenimento integrale della retribuzione in godimento.
Quando invece l’assegnazione a mansioni inferiori avviene in sede di repêchage su proposta e accettazione, si ammette la possibilità di una modifica consensuale del livello retributivo, purché conforme alle regole del contratto collettivo applicato e alla volontà libera e consapevole del lavoratore.
La Corte conferma inoltre che l’onere della prova circa l’impossibilità di ricollocazione grava interamente sul datore e può essere assolto anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti – come l’assenza di assunzioni successive su posizioni compatibili.
La pronuncia si innesta nel solco dell’orientamento consolidato e coerente con la più recente giurisprudenza (Cass. 09/07/2025, n. 18804), che riconosce nel repêchage un presidio fondamentale contro il recesso pretestuoso, qualificandolo – nei rapporti soggetti all’art. 18 l. n. 300/1970 – come elemento costitutivo del fatto. Tuttavia, nella vicenda in commento, il rifiuto del lavoratore ha interrotto il circuito virtuoso della ricollocazione, legittimando il licenziamento.
Una decisione che, nel bilanciare la tutela occupazionale e la libertà imprenditoriale, conferma la centralità del consenso del lavoratore nell’ipotesi di offerte deteriori, rafforzando al contempo l’onere probatorio e la diligenza richiesta al datore nella fase pre-recessiva.

